Qual è il periodo di sospensione
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, per le forniture site nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla medesima data, come individuati dall’allegato 1 al decreto-legge 61/23.
Modalità
La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive, alla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
Le fatture continueranno ad essere inviate regolarmente secondo i termini di fatturazione concordati. Viene data la possibilità al cliente finale di procedere regolarmente al pagamento anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.
Cosa succede al termine del periodo di sospensione per le morosità relative a fatture successive al 1°Maggio 2023
Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, Illumia invierà al cliente una comunicazione con le seguenti informazioni:
- gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
- il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico del cliente;
- la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative.
Criteri di rateizzazione
La rateizzazione delle fatture è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
- in base a rate non inferiori a 20€;
- per un periodo pari a 12 mesi decorrente dalla data della comunicazione (ovvero entro 60 giorni dal 31 agosto).
In deroga a quanto indicato:
- Il cliente può incrementare la periodicità delle rate facendone richiesta ad Illumia;
- Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, in modo da consentire rate di almeno 20€.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico e la rata per il servizio gas.
È fatta salva la facoltà per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
Le disposizioni sopra indicate non trovano applicazione se l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore a 50€.
Cosa succede al termine del periodo di sospensione per le morosità relative a fatture precedenti al 1°Maggio 2023
Per quanto riguarda le morosità pregressa, al termine del periodo di sospensione, saranno inviate nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora.